Nota dell'Autore (*)
(*) tratto da “Busakì – Viaggio dentro la guerra”
di Gino
Strada
Ho
chiesto all'editore di pubblicare in appendice il testo della Dichiarazione
universale dei diritti umani, firmata a Parigi
il 10 dicembre 1948.
Credo
sia fondamentale che questo documento sia letto e meditato da tutti. Mi
piacerebbe, anzi, che ce ne fosse una versione plastificata, di piccolo
formato, da tenere nel portafogli con la carta d'identità e la tessera del
gruppo sanguigno.
Strana
civiltà quella in cui buona parte degli individui e dei popoli non conosce i
propri diritti.
Perché
quella dichiarazione, che resta tra le più alte espressioni del pensiero etico,
sociale e politico dell'umanità, ci dice quali sono i diritti di tutti noi, di
ciascuno di noi.
E
ci fa anche vedere, per molti versi, quelli che sono i nostri doveri, e i
doveri di chi ci governa.
A
cinquantaquattro anni dalla prima firma, non c'è un paese che abbia messo in
pratica tutti gli articoli che ha firmato.
Il
mondo si trova su una china molto pericolosa, anche perché non sono stati
rispettati quei principi, pilastri della convivenza civile, che pure sono stati
"letti, approvati e sottoscritti".
Forse
anche per questo ci dibattiamo tra guerre e povertà, tra fame e malattie, tra
ingiustizie e massacri, tra violenza e terrorismo.
Dovremmo
conoscere meglio la Dichiarazione universale, per pretendere che i suoi trenta
articoli siano applicati. Da tutti. Per tutti.
Non
solo un altro mondo è possibile, ma questo mondo, il nostro mondo di oggi, è
impossibile, non può resistere, ci sono ferite e piaghe profonde, da qualsiasi
parte la si guardi.
Non
possiamo più permetterci di vivere in un mondo ingiusto e violento.
Il
giorno in cui si iniziasse a mettere in pratica la Dichiarazione universale dei
diritti umani, ci ritroveremmo in un mondo che finalmente può incominciare a
progettare il proprio futuro, anziché, come sta succedendo, la propria
autodistruzione.
Gino Strada
21 giugno 2002
* * *
Dichiarazione Universale
dei Diritti
Umani
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo;
considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la
coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i
diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione;
(Nota di
Gandalf: e “tirannia ed oppressione” sono anche quelle … > economiche; >
di ingerenza nelle politiche di altri paesi; > di guerre proclamate per
“scopi umanitari” – antitesi massima: “guerra & umanitaria” – che coprono
solo miopi finalità egoistiche. E nell’ultimo cinquantenni,o di tutti questi
crimini, gli USA si sono macchiati e si continuano a macchiare senza sosta e
senza ritegno alcuno. E con loro sono colpevoli tutti i governi e le
associazioni – ONU compresa – che sanno e fingono di non vedere e di non
sapere!)
considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
considerato che i popoli delle Nazioni
unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di
questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione
di questi impegni:
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la
presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2. A ogni individuo spettano tutti i diritti
e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico
o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà e alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo,
al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, a una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto a una eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8. Ogni individuo ha diritto a un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino
i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena eguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Articolo 11. Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
Nessun
individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta
alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto a
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni
individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
Articolo 14. Ogni individuo ha il diritto di cercare e
di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo
diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato
per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni unite.
Articolo 15. Ogni individuo ha diritto a una
cittadinanza Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16. Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di
razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il
matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei
futuri coniugi.
La
famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a
essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17. Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o
in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
Nessuno
può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21. Ogni individuo ha diritto di partecipare
al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
Ogni
individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
La
volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve
essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22. Ogni individuo, in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignità e il libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla
libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla
protezione contro la disoccupazione.
Ogni
individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale
lavoro.
Ogni
individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità
umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni
individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
Articolo 24. Ogni individuo ha diritto al riposo e allo
svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e
ferie periodiche retribuite.
Articolo 25. Ogni individuo ha diritto a un tenore di
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto
alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La
maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere. gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base
del merito.
L'istruzione
deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa
deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
unite per il mantenimento della pace.
I
genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27. Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a
partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
Ogni
individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.
Articolo 28. Ogni individuo ha diritto a un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29. Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
Nell'esercizio
dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
Questi
diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e principi delle Nazioni unite.
Articolo 30. Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.